martedì 14 ottobre 2008

CENSURA GOVERNATIVA

Penso che non ci siano più dubbi ... siamo nel mirino della CENSURA OSCURANTISTA!!!

"Oggi la preside dell'istituto comprensivo Narcisi ha ricevuto una telefonata da persona che si è identificata come facente parte del consiglio di zona 6. Tale individuo (che non si è identificato) ha fatto richiesta di rimuovere alcuni striscioni riguardanti la protesta gelminiana. Tali striscioni si trovano sia all'interno sia all'esterno della scuola, precisamente sulla doppia cancellata.Vorremmo sapere a quali eventuali sanzioni potrebbe essere assoggettata la dirigente .Faccio presente che la dirigente è con noi e lascierebbe tranquillamente i cartelli."

"Abbiamo appena avuto lo stesso problema a Paderno. In seguito ad una interpellanza consiliare di un consigliere di A.N., i Vigili hanno rimosso lo striscione anti-Gelmini e (dato che c'erano)pure quello delle Polisportive, peraltro autorizzati dal Dirigente."

Se tra i visitatori di questo sito ci fosse qualcuno più esperto di noi in materia legislativa potrebbe lasciarci un parere sulla legalità di tutto ciò? GRAZIE

6 commenti:

Anonimo ha detto...

Ma scusate, se i cartelloni non offendono, libertà di pensiero ed espressione non bastano?
Rimetteteli subito.

Anonimo ha detto...

Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948:

art. 18: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione;

art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

L'art. 21 della Costituzione italiana stabilisce che:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La Corte di Cassazione italiana ha recentemente stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di critica e di cronaca: veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false), continenza e interesse pubblico. Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati. Al riguardo operano i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria. In generale costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l'onorabilità e la dignità della persona. Tutto ciò è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy del 1996. Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione (come invece è accaduto all'attuale deputato della Margherita Enzo Carra durante Tangentopoli). Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996.

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:

i soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali (sent. Corte Costituzionale n. 126/1985)
i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità)
il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali
diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico
libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero)
diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare
libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi
diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati
per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo.

Anonimo ha detto...

o un evidente limite al diritto di cronaca anche l'onorabilità e la dignità della persona. Tutto ciò è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy del 1996. Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione (come invece è accaduto all'attuale deputato della Margherita Enzo Carra durante Tangentopoli). Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996.

I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:

il buon costume, l'unico limite esplicito. Si intende con quest'espressione il concetto di "pudore sessuale", e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale: si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.). Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.
il diritto alla riservatezza
i segreti, come il segreto di stato, il segreto d'ufficio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati
l'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione dell'onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell'interesse pubblico.

Anonimo ha detto...

Praticamente siete stati vittime di un abuso di potere, segnalatelo ai giornali o alle agenzie stampa, denunciate i colpevoli, questo se i vostri cartelli non erano offensivi nella persona ovviamente.

Anonimo ha detto...

http://pigiotto.blog.tiscali.it//La_canzone_di_Mariastella_1936748.shtml

Anonimo ha detto...

Questo è il link per una versione modificata de La canzone di Marinella, in funzione antiMariastella Gelmini
ciao
http://pigiotto.blog.tiscali.it//La_canzone_di_Mariastella_1936748.shtml